20 giugno 1909: nasce il concetto di tutela dei beni culturali

scavi archeologici

Il 20 giugno del 1909 viene approvata la legge n. 364 del 1909, che ha introdotto in Italia il concetto di salvaguardia del patrimonio artistico. Questa legge, considerata la prima di un certo rilievo e di una certa sistematicità dopo l’unificazione dello Stato, stabiliva che erano soggette alla sua protezione “le cose, immobili e mobili, che abbiano interesse storico, archeologico, paletnologico o artistico”. Inoltre, dichiarava inalienabili i beni appartenenti allo Stato e a enti pubblici o morali legalmente riconosciuti, salvo autorizzazione del Ministro per la pubblica istruzione e diritto di prelazione del Governo .

La legge n. 364 del 1909 rappresentava un importante passo avanti nella tutela dei beni culturali italiani, che sono tra i più numerosi e preziosi al mondo. Secondo i dati del Ministero della cultura, infatti, l’Italia conta oltre 51 mila beni culturali tra musei, aree e parchi archeologici, monumenti e complessi architettonici. Tra questi, spiccano i 58 siti italiani iscritti nella lista del patrimonio mondiale dell’UNESCO, che testimoniano la ricchezza e la varietà della cultura e della storia del nostro Paese.

Tra le curiosità legate alla legge n. 364 del 1909, si può ricordare che essa fu modificata nel 1912 per includere tra i beni protetti anche quelli di interesse paleontologico, in seguito alla scoperta di importanti reperti fossili in varie regioni italiane. Inoltre, la legge fu applicata anche ai beni culturali italiani all’estero, come nel caso della statua equestre di Marco Aurelio a Costantinopoli, che fu restituita all’Italia nel 1913 grazie all’intervento del Governo.

La legge n. 364 del 1909 fu poi sostituita dalla legge n. 1089 del 1939, nota come legge Bottai, dal nome del ministro dell’educazione nazionale che la promosse, che ampliò il concetto di bene culturale a tutte le cose “che presentino interesse artistico o storico”. Questa legge mirava a tutelare le cose di interesse artistico e storico, secondo una concezione estetica e conservativa, ispirata al modello francese. La legge Bottai stabiliva quali fossero i beni sottoposti a tutela (monumenti, opere d’arte mobili, archivi e biblioteche), le modalità di dichiarazione di interesse artistico e storico, le norme per la loro conservazione e restauro, i divieti di esportazione e alienazione, le sanzioni per le violazioni.

Nello stesso anno fu approvata anche la legge n. 1497 del 1939, per la tutela delle bellezze paesistiche, che estendeva la protezione anche al patrimonio naturale e ambientale. Questa legge introduceva il concetto di paesaggio come “porzione di territorio avente carattere artistico o storico o pittoresco”, e prevedeva l’istituzione di zone di rispetto attorno ai monumenti e ai centri storici, nonché l’obbligo di autorizzazione per qualsiasi intervento edilizio o modificativo del paesaggio.

Queste leggi costituirono il punto di partenza per la legislazione successiva, ma furono anche oggetto di critiche e revisioni, soprattutto dopo la fine della seconda guerra mondiale e l’avvento della Repubblica. Infatti, l’articolo 9 della Costituzione del 1948 attribuiva allo Stato il compito di promuovere lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica, nonché di tutelare il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Questo articolo sanciva il valore culturale dei beni che esprimono la testimonianza umana e l’identità nazionale, nonché l’aggiunta fondamentale del diritto dei cittadini alla loro conoscenza e godimento.

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