Ferie e reperibilità

In questo periodo molti dei fortunati che hanno un impiego, hanno dovuto presentare il piano ferie e sono in attesa che venga approvato dal datore di lavoro.

Potrà liberamente spostarsi e non rischiare di essere richiamato al lavoro per esigenze di servizio? E se si mostrasse irreperibile, rischierebbe sanzioni o peggio il licenziamento?

Bene, il dipendente non deve essere reperibile se è in ferie.

Può liberamente spostarsi e non è tenuto a ricevere le comunicazioni del datore di lavoro. La reperibilità scatta solo nel periodo di servizio. Il datore di lavoro ha il diritto di conoscere l’indirizzo al quale inoltrare le comunicazioni che riguardano il rapporto di lavoro, ma non è necessario comunicare gli spostamenti del dipendente durante il periodo di vacanze.

Ne consegue che è illegittimo il licenziamento del dipendente che non ha risposto alla comunicazione che lo inviata a rientrare al lavoro.  E’ vero che il datore di lavoro può revocare le ferie concesse, ma è tenuto a motivare tale richiesta e soprattutto a comunicarlo con congruo anticipo.

Il lavoratore non è tenuto a comunicare i propri spostamenti durante il periodo di ferie.

Solo nel caso di insorgenza di malattia è tenuto a comunicare dove si trova, per consentire all’azienda di inviare l’eventuale visita medica. In tal caso si sospende il periodo di ferie.

Il lavoratore è libero di scegliere il luogo che preferisce per le proprie ferie.

Che cosa è allora la reperibilità?

E’ l’obbligo del lavoratore di porsi in condizione di essere prontamente rintracciato fuori dal proprio orario di lavoro, in vista di una eventuale prestazione lavorativa e di raggiungere in un tempo ragionevole, il luogo di lavoro per eseguire la prestazione richiesta.

In assenza di prescrizioni negoziali, non sorge alcun vincolo di reperibilità durante il godimento delle ferie.

Vi riporto di seguito una sentenza della Cassazione, prima di respingere il ricorso dell’ente datore di lavoro  in merito all’argomento trattato:

Il lavoratore è libero di scegliere le modalità (e località) di godimento delle ferie che ritenga più utili, mentre la reperibilità può essere oggetto di specifico obbligo disciplinato dal contratto individuale o collettivo del lavoratore in servizio ma non già del lavoratore in ferie, salvo specifiche difformi pattuizioni individuali o collettive”.

Pertanto è illegittimo il licenziamento del dipendente  che non ha risposto alle comunicazione, laddove l’ufficio voleva farlo rientrare in ufficio in tutta fretta. Il dipendente non deve essere reperibile se è in ferie; durante tale periodo, infatti (salvo che sia diversamente previsto nel contratto individuale o collettivo), egli può liberamente spostarsi senza preoccupazione e non è tenuto a ricevere le comunicazioni del datore di lavoro.

Sabrina Mattia

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