Le indennità di disoccupazione, vecchie e nuove

Dal 1° maggio 2015 la Naspi, il sussidio di disoccupazione introdotto con il Jobs Act, ha sostituito l’Aspi, l’indennità di disoccupazione istituita con la riforma Fornero nel 2012.

ASDI

  • è l’indennità che spetta per ulteriori 6 mesi ai lavoratori che finita la Naspi sono ancora privi di lavoro.
  • solo agli over 55 anni e con figli minori a carico con ISEE sotto i 5000
  • in via sperimentale per il 2015, il Governo ha introdotto un nuovo assegno di ricollocamento, per coloro che finita la fruizione della Naspi, conservano per almeno i 4 mesi successivi, lo stato di disoccupazione.
  • consiste in un contributo in voucher per i disoccupati, disoccupati parziali e a rischio di disoccupazione da spendere presso enti di formazioni e centri per l’impiego, per corsi di formazione e professionali.

 DIS-COLL

  • la nuova disoccupazione collaboratori per i lavoratori che perdono involontariamente il posto di lavoro a partire dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2015
  • spetta ai collaboratori coordinati e continuativi e a progetto, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita Iva.
  • almeno 3 mesi di contributi versati a partire dal 1° gennaio dell’anno solare precedente.
  • L’importo Dis-coll è pari al 75% del reddito percepito ma solo se pari o inferiore nel 2015 all’importo di 1195 Euro mensili rivalutabile annualmente
  • Se superiore, l’indennità arriva fino a 1300 Euro
  • La durata Dis-coll è pari alla metà dei mesi in cui si è effettuata la contribuzione a partire dal primo gennaio dell’anno solare precedente fino l’evento di cessazione del lavoro

(esempio: 6 mesi di contributi da gennaio ad agosto, la durata dell’indennità dis coll. è pari a 3 mesi).

Dal 2016 non sarà riconosciuta perché non rinnovata con la Legge di Stabilità 2016.

NASPI

  • E’ un assegno che spetta ai lavoratori in disoccupazione involontaria
  • a chi ha perso il lavoro a partire dal 1° maggio 2015 se ha lavorato almeno 3 mesi

La nuova Naspi 2016 spetta a:

  • lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e determinato
  • gli apprendisti
  • i soci lavoratori di cooperativa che hanno aderito o instaurato dopo l’associazione un rapporto di lavoro in forma subordinata
  • per il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato
  • per i precari e co.co.co. che hanno versato almeno tre mesi di contributi, hanno diritto, a partire sempre dal 1° maggio, alla nuova Dis. Coll fino al 31 dicembre 2015.

In definitiva:

  • per tutti i rapporti di lavoro cessati fino al 30 Aprile 2015 – il lavoratore ha diritto alla ASPI o Mini Aspi.
  • per tutti i rapporti di lavoro cessati fino dal 1 Maggio 2015 – il lavoratore ha diritto alla NASPI

REQUISITI NASPI dopo l’attuazione del Jobs Act.

Per poterne usufruire IL LAVORATORE dovrà:

  • sottoscrivere la DID, dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e
  • attivare  le procedure di politica attiva del lavoro (rivolgendosi ai Centri per l’Impiego)

L’INPS:

  • gestisce in via  telematica le pratiche di disoccupazione
  • eroga l’indennità spettante.

La NUOVA AGENZIA UNICA del LAVORO

  • Gestisce attraverso i Centri per L’Impiego le indennità

Dopo il 1 Maggio 2016, spetta a tutti coloro che abbiano lavorato almeno 3 mesi, anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

A tutti quelli che dimostrano:

  • Stato di disoccupazione.
  • Se nei 4 anni precedenti al licenziamento possono far valere almeno 13 settimane di contributi versati.
  • 30 giornate di lavoro effettivo o equivalenti, non tenendo conto dei contributi versati nei 12 mesi prima dell’inizio del periodo di disoccupazione.
  • secondo quanto previsto dal Jobs Act , il contributo dura nel 2016 per 24 mesi
  • spetta per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni, senza tenere conto dei periodi coperti da contributi figurativi
  • Per i lavoratori precari l’assegno di disoccupazione è per 6 mesi
  • La Naspi per i lavoratori stagionaliè solo per questo anno e solo per il settore turismo.

COME SI CALCOLA L’ASSEGNO:

  • sommando tutte le retribuzioni imponibili ai fini previdenziali, ricevute negli ultimi 4 anni e diviso per il numero di settimane di contribuzione.
  • Moltiplicare per 4,33.
  • Esempio:

Euro 1000 al mese

1 anno 48 settimane di lavoro

2 anno 49 settimane di lavoro

3 anno 40 settimane di lavoro

4 anno 38 settimane di lavoro

175 settimane lavorate diviso il numero di settimane di contribuzione

  • se la retribuzione mensile è pari o inferiore a 1195 euro mensili, l’importo della Naspi è pari al 75% della retribuzione mentre se è oltre a tale soglia, viene aggiunto al 75% un importo pari al 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e 1195
  • l’importo massimo dell’indennità non può superare i 1300 euro al mese per l’anno 2015
  • Importo da rivalutare annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo come il massimale di 1195 euro.
  • dal primo giorno del 5° mese di fruizione dell’indennità viene ridotta
  • non si applica la trattenuta del 5,84%
  • dal 2016 ridotta dal 91° giorno.

In base al D.lgs 22/2015,  il presupposto della nuova disoccupazione è l’involontarietà della perdita del posto di lavoro.

L’indennità va riconosciuta anche:

  • nei casi licenziamento disciplinare
  • dimissioni per giusta causa
  • risoluzione consensuale del rapporto
  • i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, intervenuta in sede di conciliazione preventiva presso la Divisione Territoriale del Lavoro

Circa invece la possibilità di percepire l’indennità Naspi da parte dei lavoratori che non accettano l’indennità economica prevista dalla nuova offerta conciliativa del contratto a tutele crescenti, si ricorda che la  conciliazione ha l’obiettivo di impedire che il licenziamento possa essere impugnato, per cui il diritto alla Naspi è riconosciuta anche in questo caso.

Sabrina Mattia

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