Permessi studio

Settembre volge al termine,  si fanno tanti progetti  e buoni propositi per il futuro. Si decide una iscrizione ad una buona palestra, sperando poi di essere costanti durante l’inverno, si pensa al futuro lavorativo e perché no si pensa di riprendere gli studi.

Studiare e lavorare non è poi così impossibile, ci sono vari modi per farlo:

  • Se si è giovani è più fattibile, si sta a casa in famiglia, si cerca un lavoretto part time che non impegni mentalmente (per esempio un lavoro in una catena di fast-food, addetti alle vendite, operatori call-center) e ci si dedica allo studio, iscrivendosi all’Università augurandosi di migliorare il proprio futuro
  • Se si è adulti, si presuppone che un lavoro già si abbia, ma che non soddisfi abbastanza oppure è in vista una promozione ma serve un titolo di studio superiore, così ci si iscrive all’Università, ad un corso di alta formazione, ad un corso professionalizzante.

Come conciliare il lavoro e lo studio?

Il nostro ordinamento tutela il lavoratore che intenda migliorare la propria posizione lavorativa e culturale, frequentando corsi di studi.
A tal fine, l’art. 10 della Legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), prevede agevolazioni alla frequenza dei corsi e alla partecipazione agli esami, temperando almeno in parte gli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.

Fu inserito nel CCNL dei metalmeccanici nel 1973, insieme  all’istituto delle 150 ore, ed in poco tempo fu esteso alla quasi totalità dei contratti nazionali.

Si tratta di un monte ore triennale di permessi retribuiti per la formazione professionale e non del lavoratore.

I permessi erano fruibili anche per corsi non strettamente legati all’attività lavorativa, come il conseguimento di un diploma o di una laurea.

La legge n.53 del 2000 all’art. 5 ha introdotto i congedi per la formazione concedendo:

  • un monte ore di permessi retribuiti,
  • la possibilità di un periodo formativo non retribuito,
  • durante il quale il lavoratore conserva il posto di lavoro.

Infatti, la norma dispone che i lavoratori iscritti e frequentanti regolari corsi di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, hanno diritto ad essere inseriti in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami.

Inoltre, questi lavoratori

  • non sono obbligati a prestare lavoro straordinario o durante i riposi settimanali.
    Infine, i lavoratori studenti, compresi quelli universitari,
  • possono fruire di permessi giornalieri retribuiti per sostenere gli esami.
    In ogni caso,
  • ildatore di lavoro può chiedere che il lavoratore attesti l’effettiva frequenza dei corsi o la partecipazione ad un esame, mediante la produzione di idoneaLa disciplina contrattuale (contratto collettivo) di solito integra quella legale sopra descritta.

Per quanto riguarda, per esempio, il contratto dei metalmeccanici privati, dispongono gli artt. 29 e 30 D.G., Sez. III.
In primo luogo, in ogni azienda

  • viene calcolato un monte ore, variabile a seconda dei dipendenti.
  • Nell’ambito di questo monte ore complessivo, ogni lavoratore ha diritto a permessi retribuiti, per un massimo di 150 ore nel triennio (usufruibili però anche nel corso di un solo anno), per frequentare corsi di studio.
    Nel caso di frequenza di corsi sperimentali per il recupero della scuola dell’obbligo, il tetto massimo dei permessi è elevato a 250 ore; se si tratta di corsi di studio correlati all’attività dell’azienda, il tetto massimo è diminuito a 120 ore.Inoltre, i lavoratori studenti hanno diritto, in caso di esame e oltre al giorno di permesso già accordato dalla legge, a due giorni di permesso retribuito, da fruirsi nei due giorni lavorativi precedenti l’esame.
    Tuttavia, i permessi non sono retribuiti nel caso in cui l’esame universitario sia stato sostenuto per più di due volte nello stesso anno accademico.
    Inoltre, i lavoratori studenti hanno diritto a 120 ore di permesso non retribuito all’anno, il cui utilizzo deve essere programmato trimestralmente, compatibilmente con le esigenze produttive ed organizzative dell’azienda.

I lavoratori potranno richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore pro capite in un triennio e nei limiti di un monte ore globale per tutti i dipendenti dell’unità produttiva che sarà determinato all’inizio di ogni triennio – a decorrere dal l° ottobre 1976 – moltiplicando le 150 ore per un fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti occupati nella unità produttiva a tale data.

Le ore di permesso, da utilizzare nell’arco del triennio, sono usufruibili anche in un solo anno.
I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall’unità produttiva per frequentare i corsi di studio non dovranno superare il due per cento della forza occupata alla data di cui al precedente comma.
Nelle aziende che occupano da 30 a 49 dipendenti il diritto allo studio è comunque riconosciuto ad un solo lavoratore nel corso dell’anno.
In ogni unità produttiva e nell’ambito di questa, per ogni singolo reparto, deve essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività.

Il lavoratore che chiederà di assentarsi con permessi retribuiti:

  • dovrà specificare il corso di studio al quale intende partecipare che dovrà comportare l’effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l’orario di lavoro, ad un numero di ore doppio di quelle chieste come permesso retribuito.
  • dovrà presentare la domanda scritta all’azienda nei termini e con le modalità che saranno concordate con il datore di lavoro.
  • Presentare la domanda almeno con programmazione trimestrale.

Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento della media annua del monte ore triennale e determini comunque l’insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al 3° comma e 5° comma del presente articolo, la direzione aziendale, d’accordo con la Rappresentanza Sindacale ove esistente nell’azienda, e fermo restando quanto previsto ai precedenti 3° e 5° comma, provvederà a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base ai criteri obiettivi di:

  • età
  • anzianità di servizio
  • caratteristiche dei corsi di studio per la identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura di ore assegnabili a ciascuno.
    I lavoratori dovranno fornire all’azienda:
  • un certificato di iscrizione al corso e successivamente
  • certificati mensili di effettiva frequenza con identificazione delle ore relative.
    Dei permessi  potranno altresì usufruire i lavoratori extra- comunitari per la partecipazione a corsi di scolarizzazione dedicati, organizzati da istituti e/o enti pubblici.

La retribuzione corrisposta durante il permesso concorre, ai fini fiscali (IRPEF e addizionali), a formare, senza alcuna particolarità, reddito imponibile di lavoro dipendente con diritto alle detrazioni d’imposta (artt. 49 e 51, D.P.R. n. 917/1986; art. 23, D.P.R. n. 600/1973).

La retribuzione corrisposta durante il permesso concorre a formare, senza alcuna particolarità, base imponibile ai fini del calcolo dei contributi obbligatori, previdenziali, assistenziali e assicurativi, salvo che gli stessi non siano già calcolati su salari convenzionali (art. 12, legge n. 153/1969, e successive modificazioni).

L’articolo 5 della legge n. 53/2000 prevede per i lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, ferme restando le disposizioni relative al diritto allo studio di cui all’articolo 10 della legge n. 300/1970, la possibilità di richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi per la formazione.

I requisiti fissati dalla norma sono  i seguenti:

  • almeno 5 anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda o amministrazione
  • la durata del congedo non può superare gli 11 mesi, continuativi o frazionati, nell’arco dell’intera vita lavorativa.

Il congedo per la formazione è:

quello finalizzato al completamento della scuola dell’obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro.

Durante il periodo di congedo per la formazione il dipendente conserva il posto di lavoro

  • non ha diritto alla retribuzione.
  • tale periodo non è computabile nell’anzianità di servizio
  • non è cumulabile con le ferie
  • con la malattia e con altri congedi.

Una grave e documentata infermità, intervenuta durante il periodo di congedo, di cui sia data comunicazione scritta al datore di lavoro, dà luogo ad interruzione del congedo medesimo.

Il datore di lavoro può non accogliere la richiesta di congedo per la formazione ovvero può differirne l’accoglimento nel caso di comprovate esigenze organizzative (art. 5, c. 4, legge n. 53/2000).

I contratti collettivi:

– prevedono le modalità di fruizione del congedo stesso;

– individuano le percentuali massime dei lavoratori che possono avvalersene;

– disciplinano le ipotesi di differimento o di diniego all’esercizio di tale facoltà;

– fissano i termini del preavviso, che comunque non può essere inferiore a 30 giorni.

Il lavoratore può procedere al riscatto del periodo di congedo ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.

Le assenze per permesso di studio sono assenze retribuite e quindi la loro fruizione dà diritto alla percezione della normale retribuzione come prevista dal contratto collettivo applicato.

Sabrina Mattia

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