Controllo a distanza secondo il Jobs Act

Prosegue l’operato del Governo sui decreti delegati attuativi del Jobs Act, ma manca all’appello quello recante la revisione delle disposizioni sullo Statuto dei Lavoratori che rivede la disciplina dei controlli a distanza sugli impianti e sugli strumenti di lavoro, delega sulla quale la Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa del 1° aprile scorso pone rilevanti vincoli sotto il profilo della tutela dei lavoratori e del rispetto della loro privacy.

Oggi gli strumenti  tecnologici sono radicalmente mutati rispetto a quelli esistenti nel 1970, anno di entrata in vigore dello Statuto, e sono anche cambiate le modalità di produzione e l’organizzazione delle aziende: da qui l’esigenza di una riforma.

Il Garante della Privacy, in due occasioni, ha autorizzato gli operatori delle telecomunicazioni a monitorare durante l’orario di lavoro i soli dipendenti qualificati come tecnici operanti fuori sede, per ragioni legate al miglioramento del servizio per i clienti e alla sicurezza dei lavoratori stessi, quindi per primo apre la possibilità di un controllo a distanza da parte del datore di lavoro.

Il decreto attuativo del Jobs Act sulla “razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità” ha avuto l’approvazione  da parte del consiglio di Ministri e anche tante critiche da parte di sindacati e addetti del settore.

Ora è al vaglio delle Commissioni parlamentari, che hanno trenta giorni per esprimere un parere obbligatorio ma non vincolante sulla misura.

In sostanza il nuovo decreto legislativo, se approvato in via definitiva, attuerà la delega contenuta del Jobs Act (Legge 183/2014) sul controllo a distanza dei lavoratori. Quindi attenderemo la metà del mese di luglio per avere notizie certe.

Infatti il 18 giugno, il Ministero ha ricordato che “la norma sugli impianti audiovisivi e gli altri strumenti di controllo contenuta nello schema di decreto legislativo in tema di semplificazioni, adegua la normativa contenuta nell’art.4 dello Statuto dei lavoratori del 1970, alle innovazioni tecnologiche nel frattempo intervenute”

Gli strumenti di controllo a distanza possono essere installati esclusivamente per:

  • Esigenze organizzative e produttive
  • Sicurezza del lavoro
  • Tutela del patrimonio aziendale (i così detti controlli difensivi del datore di lavoro, per prevenire illeciti o violazioni delle norme aziendali, alla distinzione tra controlli aziendali da svolgersi attraverso le procedure di legge e controlli sulla produttività dei dipendenti) ed “esclusivamente previo accordo sindacale o, in assenza, previa autorizzazione della Direzione Territoriale del Lavoro o del Ministero”.In relazione alla modifica dell’articolo 4 dello Statuto.

Gli strumenti assegnati al lavoratore e utilizzati per rendere la prestazione lavorativa sono:

  • Pc
  • Tablet
  • Smartphone

Se per esempio venisse installato un software di localizzazione  o di filtraggio, per poter controllare il lavoratore, a quel punto si andrebbe al di fuori dell’ambito della disposizione, e si verrebbe meno al rispetto dell’Art.4 dello Statuto. A tal proposito è necessario un accordo sindacale che specifichi le condizioni e un’autorizzazione.

E’ altresì fondamentale proteggere la privacy dei lavoratori di fronte ai progressi tecnologici che permettono ai datori di lavoro di raccogliere e conservare ogni tipo di informazione

L’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, assicura il diritto alla “vita privata”, includendo al suo interno le attività lavorative. (fonte CEDU, Corte Europea dei Diritti dell’Uomo)

Il monitoraggio del dipendente sarà l’indiretta conseguenza di un’attività svolta per  proteggere la produzione,  ovvero della salute e sicurezza sul lavoro o, comunque, per assicurare l’efficienza dell’organizzazione produttiva, non dovrà quindi essere lo scopo principale dello strumento tecnologico utilizzato.

Data la alta potenzialità di violazione dei diritti e delle libertà individuali dei lavoratori connessa a tali strumenti, il datore di lavoro dovrà porre in essere tutte le cautele necessarie ad evitare ogni violazione dei  diritti e libertà.

Al riguardo, i datori di lavoro dovranno adottare adeguate procedure interne per il trattamento dei dati  e darne adeguata comunicazione preventiva ai dipendenti

La proposta di variazione e modifica dell’Art.4, sembrerebbe andare a rafforzare quanto già stabilito, infatti:

  • Il lavoratore deve essere informato circa l’esistenza e l’uso delle apparecchiature di controllo, gli scopi dell’attività, la durata della conservazione dei dati acquisiti e i diritti posti in capo al lavoratore in ordine alla consultazione ed all’aggiornamento o cancellazione dei propri dati personali;
  • Il lavoratore deve essere informato anche sulle apparecchiature installate con accordo sindacale, di quelle installate con autorizzazione della Direzione Territoriale del Lavoro e di quelle imposte del Ministero
  • Il lavoratore ha il diritto di visionare i suoi dati che siano stati raccolti di chiederne la rettifica e, entro determinati limiti, la cancellazione.

Qualora il lavoratore non sia adeguatamente informato dell’esistenza e delle modalità d’uso delle apparecchiature di controllo e delle modalità di effettuazione dei controlli dal nuovo Art. 4,  i dati raccolti non sono utilizzabili a nessun fine, nemmeno a fini disciplinari.

 

Sabrina Mattia

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