Il contributo di solidarietà

Secondo la Circolare n°100 del 2/09/2014 dell’Inps sulla Riforma Fornero, recentemente diffusa, si prevede che a partire da settembre 2014, si è cominciato a pagare il Contributo sul Fondo di Solidarietà residuale per i lavoratori non coperti dalla CIG (CIG= cassa intregrazione guadagni. Destinata ad operai, impiegati, quadri nonché a titolari di un contratto di inserimento, di un contratto di solidarietà, soci di cooperative di produzione e lavoro, che lavorano in aziende industriali, in genere imprese industriali e artigiane nel settore edile lapideo, esclusi gli apprendisti).

Secondo l’Art.3 della Legge 28 Giugno 2012 n°92, il Fondo di solidarietà ha la finalità di assicurare ai lavoratori dipendenti da imprese operanti in settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di “riduzione” o “sospensione” dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria.

Sono escluse, le imprese rientranti nell’ambito di applicazione di Fondi di solidarietà già istituiti, indipendentemente dall’inquadramento previdenziale: Gruppo Poste Italiane; Credito Cooperativo; Società del Gruppo FS; Trasporto aereo e sistema aeroportuale; Credito.

In pratica cosa avviene:

Per le aziende non coperte da cassa (es. commerciali fino a 50 dipendenti), in caso di sospensione dell’attività lavorative, la sospensione sarà attiva per un periodo più breve rispetto a quello della cassa integrazione guadagni. L’assegno potrà essere erogato per 3 mesi, prorogabili in via eccezionale a 9 mesi.

La cassa in deroga è in via di eliminazione a fine 2016, per la quale non sono previsti contributi da aziende e lavoratori.

Il fondo dovrebbe sostituire di fatto, le prestazioni corrisposte con la cassa in deroga.

Infatti, il fondo ha l’obbligo del bilancio in pareggio e non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità. Si finanzia con un contributo ordinario dello 0,50%, prelevato direttamente dalla retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti (esclusi i  quadri e dirigenti), di cui 2/3 a carico del datore di lavoro e 1/3 a carico del lavoratore.

Il contributo avrebbe dovuto essere versato dall’inizio del 2014, ma le modalità sono giunte in ritardo, e sono state pagate a partire da SETTEMBRE 2014, tra l’altro pagando gli arretrati.

Per esempio per un retribuzione lorda di Euro 2.000 mensili, Euro 30.00 annui sono dovuti dal lavoratore e Euro 60.00 annui  dall’impresa, ma l’istituto INPS avrebbe dovuto richiedere anche l’1% di mora sul dovuto a partire dal 7 gennaio.

Precisano dall’INPS, in particolare da Mario Nori, che non sarà applicata alcuna mora, a chi ha corrisposto entro il 16 dicembre 2014 il contenuto ordinario per i fondi di solidarietà residuale relativi ai periodi gennaio-settembre.

Per le imprese che occupano fino a 50 dipendenti, totalmente a carico del datore di lavoro è previsto un contributo del 3%, in caso di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, e 4.50% per le imprese con più di 50 dipendenti.

Nelle imprese con oltre 15 dipendenti il contributo è pari allo 0.50% sulla retribuzione, 1/3 a carico del lavoratore, e sulla busta paga a partire da settembre 2014, verranno tolti in un’unica soluzione, tutti gli arretrati da gennaio 2014.

La somma sarà così suddivisa:

  1. CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO 0.50% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti (esclusi i dirigenti) 2/3 a carico del datore di lavoro 1/3 a carico del dipendente Esempio: Euro 1000.00 retribuzione mensilecontributo Euro 5.00 Di cui Euro 1.65 a carico del dipendente, il resto a carico dell’azienda.
  1. CONTRIBUTO ADDIZIONALE totalmente a carico del datore di lavoro che ricorre alla sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse nella misura del 3% per le imprese che occupano fino a 50 dipendenti e del 4.50% per le imprese che occupano più di 50 dipendenti.

 

Sabrina Mattia

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